Don Gallo a Solaro !!!
sabato 16 giugno 2012
sabato 2 giugno 2012
Il nuovo Art. 18.
Il nuovo art. 18. Il Senato vota la fiducia: più licenziamenti, meno reintegri ...
Il Senato ha approvatola fiducia sul maxiemendamento che modifica l’articolo 18: sarà un po’ più facile licenziare, è più limitato il ricorso al reintegro in favore del risarcimento, ma il potere discrezionale dei giudici resta anche se circoscritto dalle “tipizzazioni” che ne vincolano il giudizio. Classico bicchiere mezzo pieno per chi auspicava meno rigidità per i licenziamenti, mezzo vuoto per chi vede intaccato quello che considera un caposaldo dei diritti dei lavoratori.
In aula sono stati votati due dei 4 maxiemendamenti sulla riforma del lavoro. Il primo, quello che riguarda l’articolo 18 è stato approvato con 247 sì e 33 no e un astenuto, tra le proteste di esponenti di Prc e Pdci presenti sulle tribune.
Licenziare sarà più facile, quindi. Il maxiemendamento rappresenta la sintesi delle proposte in ordine alla manutenzione dell’articolo 18, che recepisce le modifiche del 5 aprile varate dal Senato rispetto al primo disegno di legge del 23 marzo come uscito dal Consiglio dei Ministri. In sintesi. Il licenziamento discriminatorio resta nullo: non si può licenziare per motivi di razza, credo religioso, orientamento sessuale ecc…Per il licenziamento per motivi economici, quando il giudice decide l’annullamento, il reintegro vale solo nel caso i motivi addotti dall’azienda sono “manifestamente insussistenti”. Per esempio il lavoratore è licenziato perché il suo ufficio è stato chiuso: se il giudice accerta che l’ufficio non è stato chiuso il lavoratore ottiene il reintegro nel posto di lavoro. Diversamente gli spetterà un’indennità risarcitoria onnicomprensiva che andrà da un minimo di 12 a un massimo di 24 mensilità. La procedura di conciliazione – obbligatoria per i licenziamenti economici – non potrà più essere bloccata da una malattia “fittizia” del lavoratore. Uniche eccezioni saranno maternità o infortuni sul lavoro.
Nei casi dei licenziamenti disciplinari (giusta causa o giustificato motivo soggettivo) ci sarà minor discrezionalità del giudice nella scelta del reintegro, che sarà deciso solo sulla base dei casi previsti dai contratti collettivi e non più anche dalla legge. E’ una modifica importante, è stata tolta la locuzione “casi previsti dalla legge” dal “secchio” cui un giudice poteva attingere per ordinare il reintegro. Se per esempio una certa infrazione è regolata da un contratto o da un codice interno aziendale e prevede, per esempio, una multa o la decurtazione dello stipendio, il lavoratore non può essere licenziato, per cui il giudice ordina il reintegro. Il giudice, invece, non potrà più stabilire, ad esempio utilizzando il codice civile dove è prevista, una sproporzione tra l’infrazione e il licenziamento: ne consegue che non potrà comminare una sanzione conservativa (del posto di lavoro), ovvero la reintegra, ma solo indennità e risarcimenti.
31 maggio 2012
Domenico lavorato
Detassazione 2012 : pubblicato il decreto attuativo !!!
Il decreto sulla detassazione della produttività...
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;
Visto in particolare l’articolo 26 del citato decreto-legge n. 98 del 2011 che, in materia di contrattazione aziendale, ha stabilito che per l’anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttivita’, qualita’, redditivita’, innovazione, efficienza organizzativa, collegate a risultati riferiti all’andamento economico o agli utili dell’impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitivita’ aziendale, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori;
Visto il medesimo articolo 26 del citato decreto-legge n. 98 del 2011 con il quale e’ stato previsto che la determinazione del sostegno fiscale e’ disposta dal Governo nel rispetto delle risorse stanziate con la legge di stabilita’;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita’ 2012);
Visto in particolare l’articolo 33, comma 12, della predetta legge n. 183 del 2011, con il quale, in attuazione dell’articolo 26, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono prorogate per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 le misure sperimentali per l’incremento della produttivita’ del lavoro, previste dall’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto- legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
Visto il medesimo comma 12 del citato articolo 33 della legge n. 183 del 2011, il quale dispone l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, volto a stabilire, nel rispetto del limite di 835 milioni per il 2012 e 263 milioni per l’anno 2013, l’importo massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 2 del citato decreto-legge n. 93 del 2008, nonche’ il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non puo’ usufruire della predetta tassazione sostitutiva;
Visto l’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che, in materia di sostegno alla contrattazione collettiva di prossimita’, ha stabilito, che i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso quello del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese nell’ambito delle materie indicate nel comma 2 del medesimo articolo 8;
Visto l’articolo 22, comma 6, della citata legge n. 183 del 2011, con il quale e’ stabilito che la tassazione agevolata del reddito dei lavoratori di cui all’articolo 26 del citato decreto-legge n. 98 del 2011, applicabile anche alle intese di cui all’articolo 8, del citato decreto-legge n. 138 del 2011, e’ riconosciuta in relazione a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti
Visto l’articolo 2 del decreto-legge del 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 24 luglio 2008, concernente misure sperimentali per l’incremento della produttivita’ del lavoro;
Visto l’articolo 5 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato da ultimo dall’articolo 1, comma 47, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, con il quale sono state prorogate fino al 31 dicembre 2011 le misure sperimentali per l’incremento della produttivita’ del lavoro di cui all’articolo 2 del citato decreto-legge n. 93 del 2008;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre 2011, n. 269, recante nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze;
1. Per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, sono prorogate le misure sperimentali per l’incremento della produttivita’ del lavoro previste dall’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. Tali misure trovano applicazione entro il limite di importo complessivo di 2.500 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2011, a 30.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2011 all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2 del citato decreto-legge n. 93 del 27 maggio 2008.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 marzo 2012
Data di pubblicazione: 31/5/2012 era già pronto dal 23 marzo 2012, ma non è stato pubblicato fino a quando non si è abolito l'art. 18 ... !!!
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto in particolare l’articolo 26 del citato decreto-legge n. 98 del 2011 che, in materia di contrattazione aziendale, ha stabilito che per l’anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttivita’, qualita’, redditivita’, innovazione, efficienza organizzativa, collegate a risultati riferiti all’andamento economico o agli utili dell’impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitivita’ aziendale, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori;
Visto il medesimo articolo 26 del citato decreto-legge n. 98 del 2011 con il quale e’ stato previsto che la determinazione del sostegno fiscale e’ disposta dal Governo nel rispetto delle risorse stanziate con la legge di stabilita’;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita’ 2012);
Visto in particolare l’articolo 33, comma 12, della predetta legge n. 183 del 2011, con il quale, in attuazione dell’articolo 26, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono prorogate per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 le misure sperimentali per l’incremento della produttivita’ del lavoro, previste dall’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto- legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
Visto il medesimo comma 12 del citato articolo 33 della legge n. 183 del 2011, il quale dispone l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, volto a stabilire, nel rispetto del limite di 835 milioni per il 2012 e 263 milioni per l’anno 2013, l’importo massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 2 del citato decreto-legge n. 93 del 2008, nonche’ il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non puo’ usufruire della predetta tassazione sostitutiva;
Visto l’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che, in materia di sostegno alla contrattazione collettiva di prossimita’, ha stabilito, che i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso quello del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese nell’ambito delle materie indicate nel comma 2 del medesimo articolo 8;
Visto l’articolo 22, comma 6, della citata legge n. 183 del 2011, con il quale e’ stabilito che la tassazione agevolata del reddito dei lavoratori di cui all’articolo 26 del citato decreto-legge n. 98 del 2011, applicabile anche alle intese di cui all’articolo 8, del citato decreto-legge n. 138 del 2011, e’ riconosciuta in relazione a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti
Visto l’articolo 2 del decreto-legge del 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 24 luglio 2008, concernente misure sperimentali per l’incremento della produttivita’ del lavoro;
Visto l’articolo 5 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato da ultimo dall’articolo 1, comma 47, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, con il quale sono state prorogate fino al 31 dicembre 2011 le misure sperimentali per l’incremento della produttivita’ del lavoro di cui all’articolo 2 del citato decreto-legge n. 93 del 2008;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre 2011, n. 269, recante nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Limiti di applicabilita’ della detassazione del salario di produttivita’1. Per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, sono prorogate le misure sperimentali per l’incremento della produttivita’ del lavoro previste dall’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. Tali misure trovano applicazione entro il limite di importo complessivo di 2.500 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2011, a 30.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2011 all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2 del citato decreto-legge n. 93 del 27 maggio 2008.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 marzo 2012
Il Presidente: Monti
Domenico lavorato
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