lunedì 21 ottobre 2019

AKI...

Gioioso e Giocoso...Un AMORE !!!



                                                                              Domenico Lavorato

martedì 15 ottobre 2019

Festa del Santo Patrono.

In occasione della Festa del Santo Patrono allieteranno la serata del 25 Ottobre 2019 "I Modena City Ramblers"...
Alle Ore 22.00 in P.zza Monumento !
Domenico Lavorato

sabato 12 ottobre 2019

PENSIONI: Il Cumulo dei Periodi assicurativi...

Dal 2017 i lavoratori che hanno contributi in diverse gestioni previdenziali possono cumulare i periodi assicurativi al fine di conseguire la pensione di vecchiaia o anticipata senza dover ricorrere alla ricongiunzione onerosa.
L'articolo 1, co. 195 della legge 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) ha rivisto in senso estensivo a partire dal 1° gennaio 2017 il perimetro di applicazione del cumulo dei periodi assicurativi già introdotto dall'articolo, 1, comma 239 della legge 228/2012 dal 1° gennaio 2013. Il cumulo è un meccanismo particolare, in aggiunta alla ricongiunzione e alla totalizzazione, per valorizzare la contribuzione mista, ovvero quella contribuzione accreditata in più casse della previdenza obbligatoria frutto di carriere lavorative discontinue. La norma citata consente al lavoratore la possibilità di cumulare i periodi assicurativi accreditati presso differenti gestioni, senza oneri a suo carico, per il riconoscimento di un'unica pensione da liquidarsi secondo le regole di calcolo previste da ciascun fondo e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. Dunque a differenza della ricongiunzione il cumulo non opera alcun trasferimento della contribuzione da una gestione previdenziale all'altra e, a differenza di quanto accade normalmente con la totalizzazione nazionale, il cumulo non prevede il passaggio al sistema contributivo
Destinatari
Dal 1° gennaio 2017 il cumulo contributivo è esercitabile dai lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi (commercianti, artigiani, coltivatori diretti e mezzadri) e dagli iscritti alla gestione separata dell'Inps, oltre che dagli iscritti alle forme sostitutive ed esclusive della medesima (ex Inpdap, ex Enpals, Fondo Volo, Fondo Elettrici, Fondo Telefonici eccetera) nonchè anche dagli iscritti alle casse professionali (es. Cassa Forense, Cassa dei Dottori Commercialisti eccetera). Con riguardo a questi ultimi soggetti le regole per l'esercizio del cumulo mantengono alcune caratteristiche specifiche illustrate nella Circolare Inps 140/2017 in particolare per l'erogazione della pensione di vecchiaia (qui ulteriori dettagli).
I requisiti                                                                                                                                                 Al pari della totalizzazione nazionale, il cumulo deve interessare tutti e per intero i periodi contributivi non coincidenti accreditati presso le diverse gestioni assicurative menzionate (non è possibile, in altri termini, un cumulo parziale cioè diretto a valorizzare solo la contribuzione in alcune gestioni); inoltre è necessario che gli assicurati non risultino già titolari di un trattamento pensionistico diretto in una delle gestioni interessate dal cumulo stesso (comprese le casse professionali). Dal 1° gennaio 2017, per effetto delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2017 il cumulo è ammesso anche qualora gli interessati abbiano perfezionato i requisiti per il diritto a un trattamento pensionistico autonomo in una delle casse coinvolte nel c
I trattamenti erogati tramite il cumulo
A seguito delle modifiche apportate dalla legge 232/2016 attraverso il cumulo dei periodi assicurativi è possibile conseguire sia la pensione di vecchiaia che la pensione anticipata al perfezionamento dei requisiti previsti dalla Legge Fornero. Ad esempio il cumulo può essere utilizzato per liquidare una pensione di vecchiaia all'età di 67 anni ove il lavoratore ha 15 anni di contributi nella gestione separata e 5 nell'AGO; oppure nel caso l'interessato ha 20 anni nell'AGO e 10 nella gestione separata cioè ha già raggiunto un autonomo diritto a pensione in una delle gestioni interessate al cumulo. In entrambi i casi il lavoratore otterrà la liquidazione della pensione al perfezionamento dei requisiti anagrafici più elevati tra quelli previsti per i singoli fondi interessati al cumulo previsti per il conseguimento della pensione di vecchiaia.       Del pari il cumulo può essere utilizzato per liquidare una pensione anticipata al perfezionamento di 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) a prescindere dall'età anagrafica. Si immagini, ad esempio, un assicurato di 62 anni che ha svolto 25 anni di lavoro dipendente nel settore pubblico ed altri 18 anni alle dipendenze di un datore privato. Periodi tutti non coincidenti da un punto di vista temporale. Ebbene dal 1° gennaio 2017 questi può sommare tali periodi (25+18=43) ed andare in pensione dato che ha ragguagliato il requisito contributivo minimo per la pensione anticipata. L'istituto può essere, peraltro, utilizzato anche per integrare il requisito contributivo ridotto di 41 anni di contributi in favore dei cd. lavoratori precoci, un'estensione particolarmente importante (si veda qui). Da segnalare che a seguito dell'introduzione della Pensione con "Quota 100" (DL 4/2019) il cumulo può essere esercitato anche per perfezionare i requisiti contributivi richiesti per tale prestazione (38 anni di contributi). In tal caso, a differenza di quanto sopra riferito, il cumulo può avere ad oggetto esclusivamente la contribuzione presente nelle gestioni pubbliche (Inps) con esclusione, pertanto, della contribuzione accreditata presso le casse professionali. Il cumulo consente, inoltre, la liquidazione della pensione di inabilità e di una pensione indiretta mentre non prevede la possibilità di conseguire l'assegno ordinario di invalidità. La tavola sottostante elaborata da PensioniOggi.it riepiloga le novità del 2019.


L'importo della pensione è determinato dalla somma dei pro-quota, tante quante saranno le gestioni interessate: ciascuna determinerà il trattamento in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni. Ciò significa che, a differenza della totalizzazione, la pensione verrà liquidata con il sistema retributivo ove applicabile, fermo restando, in ogni caso, che, per i periodi successivi al 1° gennaio 2012, dovrà essere utilizzato solo il sistema contributivo.  L'articolo 1, comma 246 della legge 228/2012 prevede, infatti, che per la determinazione del sistema di calcolo, ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 e quindi del sistema di calcolo da applicare (retributivo sino al 2011 o sino al 1995 a seconda della presenza o meno di almeno 18 anni di contribuzione al 31.12.1995), occorre avere riguardo all'anzianità contributiva complessivamente maturata nelle diverse gestioni assicurative. L’accertamento dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 dovrà essere effettuato, pertanto, tenendo conto della contribuzione complessiva maturata dall’interessato nelle gestioni interessate al cumulo purché tali periodi non siano sovrapposti temporalmente. Fermo restando che che la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 viene calcolata comunque con il sistema di calcolo contributivo. Questa regola non vale però ove il cumulo abbia ad oggetto periodi assicurativi tra Casse Professionali e le gestioni Inps: la contribuzione versata nella cassa professionale non può, infatti, essere utilizzata per determinare i 18 anni di anzianità contributiva presente al 31.12.1995 e, quindi, per ottenere il calcolo retributivo sino al 2011 sul pro quota Inps. Si rammenta che a differenza del diritto a pensione, la misura (cioè quanto effettivamente erogato) sarà calcolata prendendo tutti i periodi assicurativi accreditati, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi risultanti nelle diverse gestioni. 


L'avvio alla pensione in regime di cumulo è attivato a domanda dell'interessato (o dei suoi superstiti) presso l'ente previdenziale dove risulta accreditata l'ultima contribuzione; quest'ultimo attiverà il procedimento nei confronti degli altri enti dove il lavoratore avrà dichiarato di possedere ulteriore contribuzione. Il pagamento della pensione sarà a carico dell'Inps, che richiederà i pro-quota alle gestioni interessate.
Nel Sistema interamente contributivo
Si rammenta che per i lavoratori nel contributivo puro, cioè coloro il cui primo accredito contributivo è successivo al 31.12.1995, il cumulo dei periodi assicurativi è regolato dal Dlgs 184/1997 e consente il pensionamento con le regole previste dalla legge Fornero per i lavoratori non in possesso di contribuzione al 31.12.1995. Qui sono disponibili ulteriori dettagli.
Domenico Lavorato

mercoledì 11 settembre 2019

Speaker John Bercow...

Lo speaker Bercow e il suo "Ordeer"... "Ordeer": humor inglese nel caos politico !!!

Los MEJORES MOMENTOS de John Bercow, 'SPEAKER' de Reino Unido.

Il presidente della Camera dei Comuni diventato in questi giorni popolare per come dirige le agitate sedute sul piano per l'uscita dalla Ue… Brexit, lo speaker Bercow e il suo "Ordeer"... "Ordeer": humor inglese nel caos politico !!!                                                  








mercoledì 26 giugno 2019

Tassazione Incentivo Buonuscita e TFR...

PER TUTTI I LAVORATORI DI POSTE USCITI DAL 2011 A OGGI.
TFR + BUONUSCITA + INCENTIVO ALL'ESODO / RICALCOLO IRPEF AGENZIA ENTRATE.
-Come fare il proprio calcolo della spalmatura e controllare se AE ha agito correttamente.
In questi giorni ho scritto la parola fine al mio conteggio di ricalcolo su TFR , BUONUSCITA e INCENTIVO ALL'ESODO. La richiesta iniziale era 5889,56 ed invece pagherò 4435,28.
Chi ha seguito i miei post conosce questa nostra vicenda per me iniziata con l'arrivo della richiesta bonaria di conguaglio IRPEF sugli emolumenti di fine rapporto a fine luglio scorso.
Sono uscito nel 2014 e dopo 4 anni é arrivato il "ricalcolo" come prevede la Legge fiscale vigente.
Le Aziende, al momento della fine del rapporto lavorativo, liquidano gli emolumenti di fine rapporto e applicano una prima tassazione detta separata perché molto più favorevole al dipendente rispetto a quella a cui è soggetto , di solito applicano il 23%.
L'agenzia Entrate dopo 4 anni , per fare il ricalcolo utilizza le ultime 5 dichiarazioni dei redditi del contribuente al netto degli oneri e stabilisce così attraverso la media l'aliquota da applicare.
Su cosa poi fa il ricalcolo? Due sono i periodi che prende in considerazione: il Tfr maturato fino alla data del 31/12/2000 e tutto quello maturato dal 1/1/2001 fino all'esodo del contribuente . É su questo periodo (o quota) che applica la differenza IRPEF e se superiore a 100 euro chiede la differenza.
Quando un lavoratore a fine rapporto percepisce un incentivo all'esodo, questo è ripartito nei due periodi nella stessa percentuale come il Tfr . ( circolare AE 29/2001)
Dove è nato l'errore fatto con i dipendenti di posteitaliane? L'errore nasce con la ripartizione errata del l'incentivo all'esodo perché la nostra Azienda l' 1/3/1998 ha cambiato la sua natura giuridica, da azienda Pubblica a SpA e noi dipendenti al momento dell'esodo abbiamo due emolumenti di fine rapporto : il Tfr liquidato da Poste SpA e la buonuscita maturata fino al 28/2/1998 liquidata dal Fondo buonuscita ( 24/27 mesi dopo). Tfr e buonuscita sono due indennità equipollenti.
L'Agenzia Entrate riceve il resoconto di queste due indennità del dipendente/contribuente separatamente e procede alla ripartizione del l'incentivo all'esodo tenendo conto solo del periodo lavorativo dal 1/3/1998 in poi e quindi con una proporzione sbilanciata sulle due quote ante e post 2001 determinando un ricalcolo su questa indennità molto gravosa per il contribuente ex postale. (Meno di tre anni nel periodo ante 2001 e 13/14 anni nel periodo post portano a un 90% di incentivo da tassare con il ricalcolo)
La normativa fiscale prevede invece che la ripartizione sia fatta sull'intero periodo lavorativo del contribuente presso lo stesso datore di lavoro. É lAzienda ad aver cambiato la sua natura giuridica, ma nessuno di noi é mai stato licenziato tanto che la buonuscita é percepita (con la nota penalizzazione) solo alla fine del rapporto , il nostro è un rapporto continuativo e come tale deve essere considerato da AE per il suo ricalcolo.
Questa è stata l'osservazione avanzata all'Agenzia delle Entrate: che l'anzianità di servizio non è quella della trasformazione dell'azienda e che nell effettuare il ricalcolo non veniva conteggiata la buonuscita percepita quindi tutta l'anzianità vera di lavoro presso Poste.
La contestazione è stata fatta con un modulo che si chiama "autotutela agenzia entrate" scaricabile da internet.
AE ha riconosciuto la nostra ragione ed ha provveduto ad effettuare un nuovo ricalcolo che per i motivi appena spiegati é sempre più favorevole per noi , ovviamente diverso per ciascuno in base alle proprie indennità , agli anni di servizio maturati prima del 1/3/98 , alla carriera di ciascuno e non ultimo alla propria tassazione di ricalcolo.
Come si può controllare che il proprio incentivo all'esodo sia ripartito correttamente? Non è così scontato che tutte le Sedi di AE si attengano a questa novità e che lo facciano negli anni a venire . Noi di poste abbiamo rappresentato un caso studio e molte Sedi sono disinformate o semplicemente resistenti.
Per i controllo della ripartizione serve:
-Il prospetto buonuscita dal quale dobbiamo prendere l'importo della buonuscita lordo e l'importo della riduzione ( esposta sotto: calcolo IRPEF - riduzione del 26,04% ) , fatta la sottrazione ( circolare AE n.3 / 2012) abbiamo l'importo che dovremo sommare al Tfr maturato al 31/12/2000 ( lo troviamo nel prospetto di liquidazione del Tfr , ma anche nella tabella del ricalcolo che ci invia AE) QUESTO RISULTATO È LA QUOTA DEL PERIODO ANTE 2001
- nel prospetto di liquidazione Tfr abbiamo poi l'importo maturato dal 1/1/2001 fino alla nostra uscita. Troviamo le stesse cifre nel prospetto che ci invia AE alle voci: Tfr maturato dal 1/1/2001 erogato ( anno uscita) . Tfr maturato dal 1/1/2001 erogato anni precedenti- Tfr destinato al fondo pensione maturato dal 1/1/2001
- La loro somma ci fornisce l'importo TOTALE o QUOTA MATURATO POST 2001
Sommando le due quote ottenute ANTE+POST= TFR TOTALE che nella proporzione che andremo a fare rappresenta il 100%
Impostiamo la proporzione :
IMPORTO TOTALE sta a 100 come la QUOTA ANTE ( o POST) sta a x
Fatto questo conteggio noi sappiamo con quali percentuali dobbiamo ripartire l'incentivo all'esodo individuale nei due periodi
Faccio un esempio: se a fronte di un incentivo di 100000,00€ nel primo ricalcolo avevamo 90000,00 a ricalcolo
Fatta la proporzione il cui risultato ci desse 40% ante e 60% post, l'incentivo da ricalcolare sarebbe 60000,00 .
30.000,00 € in meno con un ricalcolo che prevedesse 7 % di differenza IRPEF sono 2100,00€ in meno .
 Spero di avervi dato sufficienti spiegazioni su cosa è successo, su come possiamo far valere il nostro diritto e mi auguro di essere stato sufficientemente comprensibile perché la materia non è così di immediata comprensione. Ora sta a ciascuno di voi là dove dovesse trovare resistenza perché non è scontato che Ag. Entrate abbia comportamento omogeneo. Spero non dimentichiate i colleghi usciti dal 1 gennaio 2011 in poi perché si può chiedere rimborso retroattivo di 48 mesi dal pagamento . 
Domenico Lavorato

domenica 12 maggio 2019

sabato 4 maggio 2019

Lavori Usuranti.

Lavori Usuranti, Per la pensione anticipata domande entro il 1° maggio… 

l'appuntamento per la presentazione delle istanze volte all'accertamento del diritto alla fruizione dei benefici previsti dal Dlgs 67/2011 in favore dei lavoratori addetti a mansioni usuranti.  
La presentazione delle istanze di accertamento per la verifica di aver svolto lavori usuranti ai sensi del Dlgs 67/2011. Coloro che maturano i requisiti agevolati nel corso del 2020 dovranno presentare l'istanza all'Inps entro il prossimo 1° maggio 2019 pena lo slittamento della decorrenza della prestazione pensionistica a seguito dell'eventuale accertamento del diritto al beneficio.
Come noto questi lavoratori possono guadagnare la pensione al raggiungimento di una quota composta da un mix tra età anagrafica e anzianità contributiva con un minimo di 35 anni di anzianità contributiva e 61 anni e 7 mesi di età anagrafica (si veda la tavola sottostante).  La normativa in questione non è stata modificata dal recente decreto legge sulla quota 100 (DL 4/2019) in vigore dallo scorso 29 Gennaio 2019.
Pertanto le platee che possono godere di tale canale di pensionamento continuano ad essere, in sintesi, le seguenti: 1) addetti a mansioni particolarmente usuranti quali i lavori in galleria, nelle cave, in cassoni ad aria compressa, palombari, lavori ad alte temperature, in spazi ristretti, di asportazione amianto; 2) lavoratori adibiti a turni di notte per almeno sei ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino e per un minimo di 64 giorni all’anno; 3) lavoratori che, al di fuori del caso precedente, prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno; 4) addetti alla linea catena che svolgono l’attività in imprese soggette a specifiche voci tariffarie Inail in mansioni caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesse; 5) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. Tali attività devono essere svolte per metà della vita lavorativa oppure per sette degli ultimi dieci anni.
Le attività in questione non vanno confuse con i lavori gravosi, categoria coniata due anni fa, ai quali il legislatore ha riconosciuto un beneficio pensionistico inferiore rispetto agli usuranti consistente nella possibilità, a determinate condizioni, di accedere all'ape sociale. Si rammenta che dal 2017 gli interessati possono conseguire la pensione senza più attendere l'apertura della finestra mobile con il vantaggio, pertanto, di poter uscire con uno sconto di 12 o 18 mesi a seconda dei casi rispetto al passato.
Con l'intervento del 2017 il legislatore ha mutato anche i termini per inoltrare all'Inps l'istanza di accertamento del diritto al beneficio che, come noto, precede la possibilità di conseguire la pensione vera e propria. Quest'anno l'istanza volta all'accertamento dei requisiti va prodotta entro il 1° maggio 2019, qualora l'interessato raggiunga la "quota" richiesta tra il 1° gennaio al 31 dicembre 2020. Alla richiesta vanno allegati tutti i documenti necessari a comprovare di aver svolto mansioni usuranti in un determinato periodo (buste paga – libretto lavoro – ordini di servizio – lettere di assunzione eccetera) come individuati nel recente decreto del ministero del lavoro del 20 settembre 2017
La presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre i termini di cui sopra comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari ad un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari ad un mese; a due mesi, per un ritardo della presentazione superiore ad un mese ed inferiore a tre mesi; a tre mesi per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi. La domanda di certificazione per il riconoscimento del beneficio e la relativa documentazione, devono essere presentate alla competente struttura territoriale dell’Inps utilizzando la procedura telematica a disposizione dei cittadini o degli enti di patronato, fermo restando la possibilità di utilizzare il modulo AP45 reperibile sul sito internet www.inps.it nella sezione moduli. La domanda non va confusa con quella di pensionamento che i lavoratori dovranno produrre, se l'inps accerterà il diritto al beneficio, una volta ricevuto l'accoglimento dell'istanza, come di consueto uno o due mesi prima della decorrenza della pensione. 

Domenico Lavorato

sabato 20 aprile 2019

mercoledì 17 aprile 2019

sabato 30 marzo 2019

Pensioni, Decreto su quota 100 e Reddito...


Pensioni, Ecco il testo definitivo del Decreto su quota 100 e Reddito...


Si è ufficialmente concluso l'iter di conversione del decreto legge 4/2019. E' stata infatti pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione numero 26/2019 recante le modifiche apportate durante l'esame parlamentare del provvedimento durato esattamente due mesi. Come già anticipato su Pensionioggi.it il capitolo pensioni esce quasi intatto rispetto al testo governativo approvato dal Cdm ed in vigore dal 29 Gennaio 2019.

Ok all'uscita con 62 anni e 38 di contributi

Confermata in particolare la quota 100 con 62 anni e 38 di contributi per il triennio 2019-2021 con le finestre mobili di tre mesi dalla maturazione dei requisiti per i lavoratori del settore privato e di sei mesi per il pubblico impiego (con prima uscita al 1° aprile 2019 per i lavoratori del settore privato e 1° agosto 2019 per il pubblico impiego); lo stop retroattivo degli adeguamenti dei requisiti contributivi per la pensione anticipata (restano dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026 fissati a 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne; 41 anni per i lavoratori precoci) con l'introduzione, per chi matura i requisiti dal 1° gennaio 2019, di una finestra mobile di tre mesi; la proroga di un anno, sino al 31 dicembre 2019, dell'ape sociale (invariate le categorie beneficiarie); la proroga dell'opzione donna alle nate nel 1960 (1959 le autonome) che hanno 35 anni di contributi al 31.12.2018. Questi punti escono praticamente senza alcuna modifica imbarcata durante l'iter parlamentare.
Ok anche alla pace contributiva, cioè la possibilità - prevista solo per i lavoratori che non hanno contribuzione al 31.12.1995 - di riscattare i vuoti contributivi tra un periodo lavorativo e l'altro. La facoltà è sperimentale, dura sino al 31 dicembre 2021. A seguito di una modifica apportata durante l'esame parlamentare del decreto legge l'onere del riscatto potrà essere pagato ratealmente però in dieci anni (anzichè cinque) senza interessi. Continuano a rimanere esclusi dalla pace contributiva i lavoratori nel sistema misto.

Riscatto laurea

Una modifica interessa anche il riscatto agevolato della laurea, cioè la facoltà di valorizzare ai fini pensionistici il periodo di durata legale del corso di laurea pagando un onere di circa 5.240 euro per ogni anno da riscattare. E' stato cancellato dal Parlamento in vincolo che limitava la suddetta facoltà fino al compimento del 45° anno di età. La facoltà, a differenza della pace contributiva,  può essere esercitata anche dai soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995 ma deve, comunque, avere ad oggetto periodi temporali che ricadono nel sistema contributivo, cioè successivi al 31.12.1995. Non è previsto un termine di scadenza: quindi il riscatto può essere esercitato anche dopo il 31.12.2021.
Nel provvedimento c'è anche l'anticipo della liquidazione per i dipendenti pubblici che escono con la quota 100 o con i requisiti anagrafici e contributivi previsti a seguito dell'introduzione della Legge Fornero; l'anticipo consiste in un prestito erogato dal sistema bancario che viene poi restituito al momento dell'erogazione da parte dell'ente previdenziale della liquidazione. La somma massima richiedibile passa a 45 mila euro dai 30 mila euro previsti originariamente nel decreto governativo.
Domenico Lavorato