mercoledì 26 giugno 2019

Tassazione Incentivo Buonuscita e TFR...

PER TUTTI I LAVORATORI DI POSTE USCITI DAL 2011 A OGGI.
TFR + BUONUSCITA + INCENTIVO ALL'ESODO / RICALCOLO IRPEF AGENZIA ENTRATE.
-Come fare il proprio calcolo della spalmatura e controllare se AE ha agito correttamente.
In questi giorni ho scritto la parola fine al mio conteggio di ricalcolo su TFR , BUONUSCITA e INCENTIVO ALL'ESODO. La richiesta iniziale era 5889,56 ed invece pagherò 4435,28.
Chi ha seguito i miei post conosce questa nostra vicenda per me iniziata con l'arrivo della richiesta bonaria di conguaglio IRPEF sugli emolumenti di fine rapporto a fine luglio scorso.
Sono uscito nel 2014 e dopo 4 anni é arrivato il "ricalcolo" come prevede la Legge fiscale vigente.
Le Aziende, al momento della fine del rapporto lavorativo, liquidano gli emolumenti di fine rapporto e applicano una prima tassazione detta separata perché molto più favorevole al dipendente rispetto a quella a cui è soggetto , di solito applicano il 23%.
L'agenzia Entrate dopo 4 anni , per fare il ricalcolo utilizza le ultime 5 dichiarazioni dei redditi del contribuente al netto degli oneri e stabilisce così attraverso la media l'aliquota da applicare.
Su cosa poi fa il ricalcolo? Due sono i periodi che prende in considerazione: il Tfr maturato fino alla data del 31/12/2000 e tutto quello maturato dal 1/1/2001 fino all'esodo del contribuente . É su questo periodo (o quota) che applica la differenza IRPEF e se superiore a 100 euro chiede la differenza.
Quando un lavoratore a fine rapporto percepisce un incentivo all'esodo, questo è ripartito nei due periodi nella stessa percentuale come il Tfr . ( circolare AE 29/2001)
Dove è nato l'errore fatto con i dipendenti di posteitaliane? L'errore nasce con la ripartizione errata del l'incentivo all'esodo perché la nostra Azienda l' 1/3/1998 ha cambiato la sua natura giuridica, da azienda Pubblica a SpA e noi dipendenti al momento dell'esodo abbiamo due emolumenti di fine rapporto : il Tfr liquidato da Poste SpA e la buonuscita maturata fino al 28/2/1998 liquidata dal Fondo buonuscita ( 24/27 mesi dopo). Tfr e buonuscita sono due indennità equipollenti.
L'Agenzia Entrate riceve il resoconto di queste due indennità del dipendente/contribuente separatamente e procede alla ripartizione del l'incentivo all'esodo tenendo conto solo del periodo lavorativo dal 1/3/1998 in poi e quindi con una proporzione sbilanciata sulle due quote ante e post 2001 determinando un ricalcolo su questa indennità molto gravosa per il contribuente ex postale. (Meno di tre anni nel periodo ante 2001 e 13/14 anni nel periodo post portano a un 90% di incentivo da tassare con il ricalcolo)
La normativa fiscale prevede invece che la ripartizione sia fatta sull'intero periodo lavorativo del contribuente presso lo stesso datore di lavoro. É lAzienda ad aver cambiato la sua natura giuridica, ma nessuno di noi é mai stato licenziato tanto che la buonuscita é percepita (con la nota penalizzazione) solo alla fine del rapporto , il nostro è un rapporto continuativo e come tale deve essere considerato da AE per il suo ricalcolo.
Questa è stata l'osservazione avanzata all'Agenzia delle Entrate: che l'anzianità di servizio non è quella della trasformazione dell'azienda e che nell effettuare il ricalcolo non veniva conteggiata la buonuscita percepita quindi tutta l'anzianità vera di lavoro presso Poste.
La contestazione è stata fatta con un modulo che si chiama "autotutela agenzia entrate" scaricabile da internet.
AE ha riconosciuto la nostra ragione ed ha provveduto ad effettuare un nuovo ricalcolo che per i motivi appena spiegati é sempre più favorevole per noi , ovviamente diverso per ciascuno in base alle proprie indennità , agli anni di servizio maturati prima del 1/3/98 , alla carriera di ciascuno e non ultimo alla propria tassazione di ricalcolo.
Come si può controllare che il proprio incentivo all'esodo sia ripartito correttamente? Non è così scontato che tutte le Sedi di AE si attengano a questa novità e che lo facciano negli anni a venire . Noi di poste abbiamo rappresentato un caso studio e molte Sedi sono disinformate o semplicemente resistenti.
Per i controllo della ripartizione serve:
-Il prospetto buonuscita dal quale dobbiamo prendere l'importo della buonuscita lordo e l'importo della riduzione ( esposta sotto: calcolo IRPEF - riduzione del 26,04% ) , fatta la sottrazione ( circolare AE n.3 / 2012) abbiamo l'importo che dovremo sommare al Tfr maturato al 31/12/2000 ( lo troviamo nel prospetto di liquidazione del Tfr , ma anche nella tabella del ricalcolo che ci invia AE) QUESTO RISULTATO È LA QUOTA DEL PERIODO ANTE 2001
- nel prospetto di liquidazione Tfr abbiamo poi l'importo maturato dal 1/1/2001 fino alla nostra uscita. Troviamo le stesse cifre nel prospetto che ci invia AE alle voci: Tfr maturato dal 1/1/2001 erogato ( anno uscita) . Tfr maturato dal 1/1/2001 erogato anni precedenti- Tfr destinato al fondo pensione maturato dal 1/1/2001
- La loro somma ci fornisce l'importo TOTALE o QUOTA MATURATO POST 2001
Sommando le due quote ottenute ANTE+POST= TFR TOTALE che nella proporzione che andremo a fare rappresenta il 100%
Impostiamo la proporzione :
IMPORTO TOTALE sta a 100 come la QUOTA ANTE ( o POST) sta a x
Fatto questo conteggio noi sappiamo con quali percentuali dobbiamo ripartire l'incentivo all'esodo individuale nei due periodi
Faccio un esempio: se a fronte di un incentivo di 100000,00€ nel primo ricalcolo avevamo 90000,00 a ricalcolo
Fatta la proporzione il cui risultato ci desse 40% ante e 60% post, l'incentivo da ricalcolare sarebbe 60000,00 .
30.000,00 € in meno con un ricalcolo che prevedesse 7 % di differenza IRPEF sono 2100,00€ in meno .
 Spero di avervi dato sufficienti spiegazioni su cosa è successo, su come possiamo far valere il nostro diritto e mi auguro di essere stato sufficientemente comprensibile perché la materia non è così di immediata comprensione. Ora sta a ciascuno di voi là dove dovesse trovare resistenza perché non è scontato che Ag. Entrate abbia comportamento omogeneo. Spero non dimentichiate i colleghi usciti dal 1 gennaio 2011 in poi perché si può chiedere rimborso retroattivo di 48 mesi dal pagamento . 
Domenico Lavorato

domenica 12 maggio 2019

sabato 4 maggio 2019

Lavori Usuranti.

Lavori Usuranti, Per la pensione anticipata domande entro il 1° maggio… 

l'appuntamento per la presentazione delle istanze volte all'accertamento del diritto alla fruizione dei benefici previsti dal Dlgs 67/2011 in favore dei lavoratori addetti a mansioni usuranti.  
La presentazione delle istanze di accertamento per la verifica di aver svolto lavori usuranti ai sensi del Dlgs 67/2011. Coloro che maturano i requisiti agevolati nel corso del 2020 dovranno presentare l'istanza all'Inps entro il prossimo 1° maggio 2019 pena lo slittamento della decorrenza della prestazione pensionistica a seguito dell'eventuale accertamento del diritto al beneficio.
Come noto questi lavoratori possono guadagnare la pensione al raggiungimento di una quota composta da un mix tra età anagrafica e anzianità contributiva con un minimo di 35 anni di anzianità contributiva e 61 anni e 7 mesi di età anagrafica (si veda la tavola sottostante).  La normativa in questione non è stata modificata dal recente decreto legge sulla quota 100 (DL 4/2019) in vigore dallo scorso 29 Gennaio 2019.
Pertanto le platee che possono godere di tale canale di pensionamento continuano ad essere, in sintesi, le seguenti: 1) addetti a mansioni particolarmente usuranti quali i lavori in galleria, nelle cave, in cassoni ad aria compressa, palombari, lavori ad alte temperature, in spazi ristretti, di asportazione amianto; 2) lavoratori adibiti a turni di notte per almeno sei ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino e per un minimo di 64 giorni all’anno; 3) lavoratori che, al di fuori del caso precedente, prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno; 4) addetti alla linea catena che svolgono l’attività in imprese soggette a specifiche voci tariffarie Inail in mansioni caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesse; 5) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. Tali attività devono essere svolte per metà della vita lavorativa oppure per sette degli ultimi dieci anni.
Le attività in questione non vanno confuse con i lavori gravosi, categoria coniata due anni fa, ai quali il legislatore ha riconosciuto un beneficio pensionistico inferiore rispetto agli usuranti consistente nella possibilità, a determinate condizioni, di accedere all'ape sociale. Si rammenta che dal 2017 gli interessati possono conseguire la pensione senza più attendere l'apertura della finestra mobile con il vantaggio, pertanto, di poter uscire con uno sconto di 12 o 18 mesi a seconda dei casi rispetto al passato.
Con l'intervento del 2017 il legislatore ha mutato anche i termini per inoltrare all'Inps l'istanza di accertamento del diritto al beneficio che, come noto, precede la possibilità di conseguire la pensione vera e propria. Quest'anno l'istanza volta all'accertamento dei requisiti va prodotta entro il 1° maggio 2019, qualora l'interessato raggiunga la "quota" richiesta tra il 1° gennaio al 31 dicembre 2020. Alla richiesta vanno allegati tutti i documenti necessari a comprovare di aver svolto mansioni usuranti in un determinato periodo (buste paga – libretto lavoro – ordini di servizio – lettere di assunzione eccetera) come individuati nel recente decreto del ministero del lavoro del 20 settembre 2017
La presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre i termini di cui sopra comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari ad un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari ad un mese; a due mesi, per un ritardo della presentazione superiore ad un mese ed inferiore a tre mesi; a tre mesi per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi. La domanda di certificazione per il riconoscimento del beneficio e la relativa documentazione, devono essere presentate alla competente struttura territoriale dell’Inps utilizzando la procedura telematica a disposizione dei cittadini o degli enti di patronato, fermo restando la possibilità di utilizzare il modulo AP45 reperibile sul sito internet www.inps.it nella sezione moduli. La domanda non va confusa con quella di pensionamento che i lavoratori dovranno produrre, se l'inps accerterà il diritto al beneficio, una volta ricevuto l'accoglimento dell'istanza, come di consueto uno o due mesi prima della decorrenza della pensione. 

Domenico Lavorato

sabato 20 aprile 2019

mercoledì 17 aprile 2019