giovedì 31 gennaio 2019

Forte perturbazione sui lavoratori precari di Poste Italiane.

Comprendiamo il disagio e l’incertezza di un futuro senza un lavoro che garantisce retribuzione e diritti, due elementi fondamentali ma sempre più rari in questa società di precarietà generazionale.


Previsioni meteo: forte perturbazione sul fronte del Mondo Postale. Oggi, 31 gennaio, la scadenza del 99% dei numerosi contratti a tempo determinato non è stata prorogata. E come ad ogni scadenza, per i vertici vanno via numeri, per chi invece ha lavorato a stretto contatto ogni giorno per 10, 16, 22 mesi invece vanno via Persone.
Giovani ragazzi e ragazze che hanno messo impegno, etica, tempo e anche un pizzico di speranza in un lavoro che ti forma a 360 gradi: ti insegna ad essere flessibili, una parola così in voga al giorno d’oggi, ad essere pronti, capaci, disponibili, affidabili, preparati.
Un lavoro che ti ripaga tanto dal lato umano, che ti lascia sicuramente un bagaglio pieno di esperienza, ma anche un futuro di incertezza. Tutta questa flessibilità, preparazione, capacità ecc. ecc. oggi si disperde come fumo nell’aria e così sarà ad ogni scadenza da qui a marzo.
Le prossime due perturbazioni: 28 febbraio e 31 marzo c.a. lasceranno ancora più fuliggine nell’aria, perché come un grande incendio brucia ettari ed ettari di bosco, così queste due prossime date bruceranno non mesi, ma anni di esperienza in un settore(Smistamento e Recapito) che ha davvero bisogno di una gran boccata di ossigeno.
Certo, starete tutti pensando, alle da poco concluse assunzioni della fase A, e a quelle in previsione della fase B, ma, un grande "MA" si dovrebbe fare comunque largo nella mente di tutti: ancora una volta migliaia di CTD formati saranno a casa da domani e molti altri lo saranno presto, alcuni in attesa di una fase B altri senza nemmeno la speranza di entrarci a causa di un numero non sufficiente di mesi lavorati (almeno 12 mesi di lavoro sono necessari per accedere al prossimo step di assunzioni).
Una domanda allora è d’obbligo: perché non è stata almeno data la possibilità di arrivare a questi agognati 12 mesi? E, perché ancora una volta, l’ennesima, dobbiamo assistere a questo spreco di gioventù? Formarla, prepararla e poi lasciarla andare così, con un grazie e forse a volte un encomio… del tutto Inutile. Domenico Lavorato

martedì 29 gennaio 2019

Sintesi su quota 100.

Pensioni con Quota 100 e opzione donna...

Prime indicazioni operative di Inps.
Le domande di pensione che rientrano in queste fattispecie possono essere presentate con le seguenti modalità: sul sito www.inps.it ; 
Inoltre la domanda di pensione può essere presentata anche tramite i patronati e gli altri soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all’Inps ovvero, in alternativa, può essere presentata utilizzando i servizi del Contact center.
Domenico Lavorato

Trasformazione da Part Time a Full Time Sportelleria e Recapito...

Trasformazione da Part Time a Full Time in ambito nazionale Sportelleria e Recapito...
In coerenza con l’Accordo Sindacale del 13 giugno 2018, si comunicano al personale che svolge attività di sportelleria e di recapito le disponibilità provinciali relative per le trasformazioni in ambito nazionale da part time a full time alle quali potranno partecipare i dipendenti inseriti nelle graduatorie nazionali redatte sulla base dei criteri definiti nell’Accordo.

Domenico Lavorato

sabato 26 gennaio 2019

Taglio piante in via Roma a Saronno.

Taglio piante in via Roma a Saronno Legambiente vuole salvare il viale alberato

C'è anche una petizione online per chiedere che gli alberi non vengano tagliati.

“Si porti il progetto in consiglio comunale”

Taglio piante in via Roma, Legambiente è contraria. “Sono alberi che hanno almeno 60 anni e se dovessimo monetizzare il loro valore sarebbe di 10-15mila euro a pianta”. Non ha dubbi Marzio Marzorati, vicepresidente di Legambiente Lombardia. Insieme ad altri attivisti stamattina era in via Roma per vedere quali alberi sono già stati tagliati. Quindi aggiunge: “La scelta di tagliare degli alberi in città a mio parere deve passare in consiglio comunale. Pensiamo all’importanza di questi bagolari per l’ossigeno, le polveri e la riduzione della temperatura. E, non da ultimo, alla loro bellezza”.

“Non siamo quelli del no”

“Noi non siamo quelli del no. Diciamo sì. Sì agli alberi”, prosegue Marzorati. Quindi ricorda come “in città come Milano si è discusso insieme trovando una soluzione prima di tagliare gli alberi”. Poi ne indica uno che si trova proprio a ridosso del semaforo, all’incrocio con via Manzoni. “Abbattere quell’albero può avere senso. Ci sarebbe più visibilità per il semaforo e poi permetterebbe di costruire lo scivolo per l’attraversamento pedonale”. Poi ne indica un altro. Cioè quello che resta di quella pianta. “Perché quello è stato tagliato?”. E aggiunge: “Chiederemo che venga sostituito subito con un altro bagolare”.

Online una petizione

Intanto oltre 800 persone hanno già firmato la petizione lanciata online da Legambiente “Salviamo gli alberi di via Roma a Saronno”. Qui si ripercorrono i fatti che hanno portato all’abbattimento dei primi nove alberi del viale del centro. “Sono possibili soluzioni ad hoc per la tutela degli alberi e dei pedoni, perché non prenderle in considerazione?”, si interrogano i promotori. Poi invitano: “Firma per sospendere l’abbattimento e chiedere la revisione del progetto”.
Domenico Lavorato

venerdì 25 gennaio 2019

Pensioni: Opzione Donna.

Opzione Donna, Dentro anche le nate nel 1960. La tavola con le decorrenze...

La proroga è contenuta nel decreto legge sulla quota 100. Ammesse anche le lavoratrici nate nel 1960 (1959 se autonome) che hanno 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2018.
L'opzione donna viaggia verso un restyling. Il decreto legge approvato la scorsa settimana da Palazzo Chigi ed atteso nelle prossime ore in Gazzetta Ufficiale interviene su quel particolare regime pensionistico riconosciuto in via sperimentale sino al 31 dicembre 2015 dall'articolo 1, co. 9 della legge 243/04 che, in deroga ai requisiti pensionistici previsti dalla riforma Monti-Fornero, permette alle sole lavoratrici di accedere alla pensione di anzianità con requisiti più favorevoli, scontando questa agevolazione con un calcolo interamente contributivo del trattamento di pensione.

La tavola delle decorrenze

Come si ricorderà questo scivolo di pensionamento, dopo alcuni correttivi tra il 2016 ed il 2017, poteva essere utilizzato delle lavoratrici dipendenti (anche del settore pubblico) e dalle autonome che hanno raggiunto i 57 anni di età (58 le autonome) unitamente a 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2015. Detto altrimenti il regime era disponibile per le nate entro il 31 dicembre 1958 (1957 se autonome) che abbiano raggiunto i 35 anni di contributi entro il 31.12.2015.
Il decreto legge definitivo innova la normativa appena richiamata precisando che potranno esercitare l'opzione donna le lavoratrici che compiono 58 anni (59 anni le autonome) entro il 31 dicembre 2018 a condizione di avere alla medesima data 35 anni di contributi. Vengono cioè incluse le nate entro il 31 dicembre 1960 (1959 le autonome) se raggiungono i 35 anni di contributi al 31 dicembre 2018. Resterà in vigore il meccanismo di slittamento delle finestre mobili previsto dall'articolo 12 del Dl 78/2010 come convertito con legge 122/2010 che prevede uno slittamento nella percezione del primo rateo dell'assegno pensionistico decorsi 12 mesi (18 mesi le autonome) dopo la maturazione dei suddetti requisiti. Non si applicheranno, inoltre, gli adeguamenti alla speranza di vita Istat (a ben vedere però questi ultimi sono in sostanza assorbiti nel nuovo requisito anagrafico più alto di un anno rispetto alle disposizioni originarie della legge 243/04).                                                                        Nella tavola sottostante, elaborata da PensioniOggi, sono mostrate, pertanto, le decorrenze relative alle coorti delle lavoratrici nate tra il 1° gennaio 1959 ed il 31 dicembre 1960, le potenziali interessate alla proroga in discussione. Come si evince una lavoratrice dipendente nata nel marzo 1960, considerando lo slittamento di 12 mesi, potrà conseguire la pensione con opzione donna dal 1° aprile 2019 mentre per le nate nel 1959, per le quali la finestra mobile si sarebbe già aperta alla data di entrata in vigore del DL, la prima decorrenza si ritiene non potrà essere anteriore al 1° febbraio o al 1° marzo 2019, cioè non antecedentemente al primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del DL.  L'ultima lavoratrice inclusa è nata il 31 dicembre 1960 e potrà prendere la pensione a partire dal 1° gennaio 2020.
Bisogna ricordare che resta negata la facoltà di cumulo gratuito della contribuzione mista. Pertanto i 35 anni di versamenti devono continuare ad essere integrati interamente nella gestione previdenziale che liquida la prestazione. In caso contrario vanno trasferiti con una ricongiunzione (onerosa) dei periodi assicurativi. Su questo aspetto, quindi, niente di nuovo.

Il calcolo è contributivo

La scelta in ogni caso non è indolore perchè la misura della pensione viene determinata con le regole del sistema contributivo e, pertanto, genera spesso una importante riduzione dell'assegno che resterà poi per tutta la vita. L'entità della riduzione non è predeterminata ma dipende da diversi fattori tra i cui l'età alla decorrenza della pensione (la riduzione è maggiore in corrispondenza di età di pensionamento più basse), la dinamica della carriera lavorativa, la tipologia di lavoro (dipendente o autonomo). In genere incrementi stipendiali avvenuti nell'ultimo decennio antecedente il pensionamento generano una compressione maggiore del trattamento pensionistico (qui è possibile simulare l'importo). Di converso carriere lavorative con alte retribuzioni all'inizio e basse stipendi alla fine possono contenere ampiamente l'incisione. Da tenere in considerazione, inoltre, che l'effetto negativo è più contenuto per le dipendenti rispetto alle autonome per via della diverse aliquote di contribuzione che generano i montanti contributivi. La riduzione, in altri termini, è diversa per ciascuna lavoratrice a seconda della propria situazione. Proprio per le ragioni sopra esposte per abbassare la decurtazione della pensione spesso è utile posticipare il pensionamento di qualche anno attivando dei coefficienti di trasformazione maggiori.
Domenico Lavorato

giovedì 24 gennaio 2019

Le Pensioni nel 2019.


Guida ai principali requisiti e canali per andare in pensione nel 2019 per i lavoratori assicurati presso la previdenza pubblica obbligatoria.


Domenico Lavorato

martedì 22 gennaio 2019

Le Assenze per Malattia ed Infortunio...

Dal 2012 il periodo massimo accreditabile figurativamente per la pensione è pari a 22 mesi indipendentemente dal periodo temporale in cui si collocano gli eventi di malattia. 

Come noto il nostro ordinamento tutela la malattia e l'infortunio anche dal punto di previdenziale. I lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e ad i fondi ad essa sostitutivi godono di una copertura figurativa ai fini pensionistici per i periodi di assenza dal lavoro per malattia o infortunio sul lavoro. Tale contribuzione, riconosciuta ai sensi dell'articolo 56, co. 1, lett. a) n. 2 del r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 è utile tanto ai fini del diritto che della misura della pensione e può essere riconosciuta sia ove le assenze abbiano dato luogo al pagamento della relativa indennità di malattia (cd. eventi indennizzati occorsi all'interno di un normale rapporto di lavoro dipendente) sia ove l'indennizzo non sia stato erogato (es. malattia intervenuta all'interno di un rapporto di lavoro domestico o al di fuori del rapporto di lavoro) nonchè negli infortuni sul lavoro che abbiano dato luogo ad una inabilità temporanea.

Per avere diritto all'accredito gratuito, l'assicurato deve possedere almeno un contributo settimanale prima del periodo di malattia o infortunio e i periodi di malattia o di infortunio non devono avere avuto una durata inferiore a 7 giorni e deve produrre idonea certificazione medica, necessaria in particolare nei casi in cui l'Inps non abbia provveduto al pagamento dell'indennità di malattia, da cui risulti il verificarsi In origine tali periodi potevano essere accreditati fino ad un massimo di 12 mesi in tutto l'arco della vita lavorativa. L'articolo 1 del Dlgs 564/1996 ha incrementato detto periodo, a partire dal 1° gennaio 1997, nella misura di due mesi ogni tre anni fino al raggiungimento di 22 mesi per eventi verificatesi nei rispettivi periodi. L'aumento graduale ha comportato che, per i lavoratori a cui è stata riconosciuta una prestazione pensionistica nei periodi intermedi, il tetto massimo di malattia accreditabile figurativamente è mutato, pertanto, in relazione alla decorrenza della pensione stessa (si veda tavola sottostante). Dal 1° gennaio 2012 il periodo transitorio è giunto a conclusione e, pertanto, il limite massimo accreditabile è pari a 96 settimane, cioè 22 mesi, nell'arco della vita lavorativa dell'interessato.

Periodi eccedenti i 22 mesi


L'articolo 45 della legge 183/2010 consente di riconoscere contribuzione figurativa eccedente il predetto limite dei 22 mesi nei casi in cui l'assicurato sia divenuto permanentemente e totalmente inabile a svolgere qualsiasi attività lavorativa (ai sensi della legge 222/1984) a causa di infortunio sul lavoro in luogo dell'erogazione della pensione di inabilità. La disposizione da ultimo richiamata consente, pertanto, all'assicurato di valorizzare ai fini pensionistici il periodo di inabilità al lavoro anche oltre i 22 mesi in cambio della rinuncia alla pensione di inabilità. I periodi per i quali è possibile derogare al limite di durata devono collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1996.

La domanda
Sino al 2012 il riconoscimento della contribuzione figurativa da malattia avveniva a domanda dall'interessato o dai suoi superstiti senza termini di prescrizione o decadenza. Dal 2013 l'accredito avviene, di regola, automaticamente dall'Inps salvo i 
periodi non indennizzati o comunque occorsi al di fuori del rapporto di lavoro per i quali è necessaria la produzione di un'apposita documentazione da parte del lavoratore o dei suoi superstiti: certificato di malattia, certificato di infortunio, cartelle ospedaliere che attestino l'eventuale ricovero.

L'accredito della contribuzione in questione può avvenire anche nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Artigiani, Commercianti e Coltivatori Diretti) ma non nella gestione separata (Circ. Inps 11/2013). Per quanto riguarda le gestioni pubbliche i contributi da accreditare sulla posizione assicurativa del dipendente pubblico durante i periodi di malattia vanno calcolati sulla retribuzione cosiddetta virtuale, corrispondente a quella che avrebbe percepito il dipendente se fosse rimasto in servizio (cfr: Circolare Inpdap 13/2009).
L'efficacia ai fini pensionistici
I periodi di malattia ed infortunio hanno talvolta una valenza ridotta ai fini del diritto alla pensione. Essi, infatti, al pari dei contributi da disoccupazione indennizzata, non sono utili al perfezionamento del requisito contributivo dei 35 anni per l'accesso alla ex pensione di anzianità (oggi pensione anticipata) liquidata nel sistema misto (Cfr: Circolare Inps 180/2014). L'indicato limite, tuttavia, opera solo per i lavoratori del settore privato non essendo previsto negli ordinamenti delle Casse dei lavoratori pubblici. Non sono utili, invero, neanche per il diritto alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione IVS.


Domenico Lavorato

sabato 19 gennaio 2019

Quota 100 e 62 anni di età.

Quota 100 e 62 anni di età: la pensione si riduce del 25%...

Utilizzare quota 100 - almeno 62 anni di età e 38 di contributi - per andare in pensione cinque anni prima rispetto al trattamento di vecchiaia comporta un taglio di circa un quarto dell’assegno previdenziale lordo. Se si sceglie una delle possibili soluzioni intermedie - per esempio, se si va in pensione sfruttando sempre quota 100, ma a 64 anni di età - il taglio è sensibilmente inferiore e oscilla tra il 12 e il 16% negli esempi che Aon ha elaborato per Il Sole 24 Ore. 
Sono stati considerati sei lavoratori, tutti con prima iscrizione all’Inps all’età di 24 anni e differenti carriere che determinano retribuzioni annue lorde all’età di 62 anni comprese tra 30mila e 150mila euro, rappresentativa di diverse categorie contrattuali (impiegato, funzionario, manager). 
Decidere di smettere di lavorare a 62 anni, quindi con i due requisiti minimi di quota 100 (62 anni di età e 38 di contributi), comporta la rinuncia al 22% della pensione, a fronte di un’ultima retribuzione annuale di 30mila euro rispetto a quanto si incasserebbe accedendo al pensionamento di vecchiaia a 67 anni di età; si sale al 28% se la retribuzione è di 150mila euro. 
Ciò è dovuto al fatto che da 62 a 67 anni, continuando a lavorare, si aumenta il montante contributivo e inoltre, al momento del pensionamento, si beneficia di un coefficiente di trasformazione più vantaggioso. Per effetto della riforma previdenziale del 2011, a prescindere dal sistema di calcolo a cui si è soggetti (ex retributivo, misto, contributivo), i contributi versati dal 2012 sono convertiti in pensione in base al sistema contributivo, che premia la maggiore età e l’ammontare del montante accumulato. Oltre a ciò, un certo impatto è prodotto anche dall’eventuale incremento delle retribuzioni percepite dopo i 62 anni. 
Soprattutto chi ha redditi bassi, dunque, deve soppesare adeguatamente se sfruttare quota 100: potrebbe rischiare di avere un assegno previdenziale insufficiente o comunque non adeguato al tenore di vita mantenuto durante gli anni di lavoro. Questo “rischio” viene evidenziato dai tassi di sostituzione (cioè il rapporto tra la prima rata di pensione annua lorda maturata e l’ultima retribuzione annua lorda percepita) pubblicati. Variano da circa il 60% per i profili di carriera meno dinamici, a circa il 40% per quelli più brillanti. Proseguendo l’attività fino a 67 anni, invece, la pensione lorda sarà pari al 50-70% dell’ultima retribuzione. 

Domenico Lavorato

martedì 8 gennaio 2019

Riforma pensione Quota 100 per gli esodati, cosa prevede il decreto?

Riforma pensione Quota 100 per gli esodati, possono aderire alla nuova misura avendo i requisiti per accedervi? Analizziamo il decreto.

Riforma pensioni con Quota 100, analizziamo cosa prevede il decreto per chi ha contratto accordi con le aziende per l’esodo incentivante, rispondendo al quesito di un nostro lettore:
Buonasera, vorrei sapere se avendo firmato un esodo incentivato con Poste Italiane, avendo i requisiti per quota 100 potrò aderirvi. Ringrazio anticipatamente per la risposta.
Pensione Quota 100 per gli esodati...
La bozza del decreto sulla riforma pensioni, include la Quota 100 con i seguenti requisiti di 62 anni di età anagrafica e 38 anni di contributi. Possono accedere sia i dipendenti pubblici che privati che maturano i requisiti sopra menzionati. Inoltre, è inclusa la possibilità di utilizzare il cumulo gratuito per tutti i lavoratori che hanno versato contributi in vari casse previdenziali, per poter raggiungere il requisito contributivo richiesto.
Al punto 10 la misura stabilisce che: “Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai lavoratori con prestazioni in essere o erogate ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e  2, della legge 28 giugno 2012, n. 92 oppure ai sensi settembre 2015, n. 148, e ai lavoratori le cui aziende hanno sottoscritto un accordo ai sensi delle medesime disposizioni.”
L’incentivo all’esodo è possibile nei casi di eccedenza di personale, con accordi tra datori di lavoro con più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, possono stipulare degli accordi al fini di incentivare l’esodo dei lavoratori più anziani. Con quest’accordo, il datore di lavoro si impegna a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all’INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
Quindi, i lavoratori che si trovano in queste condizioni, anche avendo i requisiti per la quota 100 non possono accedere a questa nuova misura.
D. Lavorato