martedì 24 marzo 2009, 14:50:28 | Gargya
Conduzione dei voli.
1. L'attività di volo da diporto o sportivo può essere condotta dall'alba al tramonto, fuori dalle nubi ed in condizioni meteorologiche e di visibilità tali da consentire il continuo riferimento visivo con il terreno sottostante, gli ostacoli e la eventuale presenza di ogni altro tipo di traffico.2. Salvo quanto previsto dal comma 3, l'attività è consentita fino ad un'altezza massima di 500 piedi (150 metri circa) dal terreno, misurata rispetto al punto più elevato nel raggio di 3 chilometri, tenendosi a distanza di sicurezza dagli ostacoli ed in ogni caso non inferiore ai 5 km dagli aeroporti non ubicati entro ATZ (Aerodrome Traffic Zone).
3. Nei giorni di sabato, domenica e nelle altre festività nazionali il limite di cui al comma 2 è di 1.000 piedi (300 metri circa). Lo stesso limite si applica nelle aree individuate con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro della difesa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. È vietato il sorvolo dei centri abitati, degli agglomerati di case ed assembramenti di persone, di caserme, di depositi di munizioni, di porti militari, di aree riservate ai fini della sicurezza dello Stato, di stazioni ferroviarie ed altri centri, di vie di comunicazione, di centrali elettriche, di dighe, di ospedali, di carceri, di opifici, nonché il lancio di oggetti e di liquidi in volo. È altresì vietato il sorvolo delle autostrade, delle strade statali e delle linee ferroviarie, le quali, quando strettamente necessario, potranno tuttavia essere sorvolate in senso ortogonale.
5. È altresì vietato impegnare spazi aerei controllati dai servizi del traffico aereo, zone di traffico aeroportuale, che non sono controllate, nonché le aree regolamentate, pericolose o proibite, fatti salvi i casi di specifica autorizzazione rilasciata da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale aviazione civile, previo nulla osta del Ministero della difesa per le attività condotte entro le aree di pertinenza militare. Le domande volte ad ottenere la suddetta autorizzazione dovranno comunque essere inviate all'Aero club d'Italia e quindi, se ritenute ammissibili, trasmesse da questo alla Direzione generale dell'aviazione civile, competente per la valutazione finale e l'eventuale rilascio dell'autorizzazione.
6. (Omissis) (1) (2).
Nessun commento:
Posta un commento