mercoledì 21 novembre 2018

Riforma Pensioni...

Riforma Pensioni, Ecco gli emendamenti segnalati alla Legge di Bilancio per il 2019 !


Tra gli emendamenti proposti spicca la nona salvaguardia nei confronti di altri 6mila lavoratori non inclusi nei precedenti provvedimenti di tutela. Dentro anche la proroga dell'opzione donna e altri interventi minori.
Proroga dell'opzione donna e dell'ape sociale, nona salvaguardia pensionistica e un primo stop agli adeguamenti alla speranza di vita Istat che dovrebbero scattare dal 1° gennaio 2019. Sono questi i principali emendamenti segnalati ieri dai gruppi politici alla Legge di Bilancio per il 2019 presso la Commissione Bilancio della Camera e che saranno messi in votazione nei prossimi giorni. La segnalazione significa che i partiti hanno già fatto una scrematura delle richieste più importanti su cui concentrare i lavori.

Spiccano in particolare ben quattro emendamenti in materia di nona salvaguardia pensionistica sostenuti praticamente da tutti i gruppi politici (21.067 a prima firma del deputato Fatuzzi, 21.70 Epifani, 21.29 Gribaudo, 21.026 Rizzetto); si tratterebbe dell'ennesimo provvedimento che punta a consentire il mantenimento delle vecchie regole di pensionamento, nei confronti di coloro che al 31 dicembre 2011 avevano cessato il rapporto di lavoro o avevano siglato accordi di risoluzione con il datore di lavoro. Le proposte sono molto simili tra di loro: tutte prevedono una consistenza numerica della salvaguardia sino a 6mila lavoratori e non prevedono limiti di decorrenza o di maturazione dei requisiti pensionistici (a differenza di quanto previsto nelle precedenti salvaguardie). Alcune rimandano però ad un successivo decreto ministeriale la fissazione dei criteri di accesso alla salvaguardia anche in accordo con le parti sindacali.
Le altre proposte si collocano nell'alveo delle aperture dell'esecutivo nei giorni scorsi. Dunque non sono nuove rispetto alle anticipazioni "attese" nel decreto di fine anno. Compaiono così alcuni emendamenti in materia di proroga dell'opzione donna oltre il 2015 e sull'ape sociale con diversi tentativi di ampliare le categorie beneficiarie. Un altro pacchetto di emendamenti riguarda la sospensione del prossimo adeguamento alla speranza di vita atteso dal 1° gennaio 2019.
All'interno trovano spazio anche altri inviti minori ma comunque interessanti. C'è la richiesta di aumentare a 350 euro al mese gli importi delle prestazioni di invalidità civile, la riapertura dei termini per invocare i benefici per l'esposizione ultradecennale all'amianto, lo scomputo delle pensioni di guerra dai redditi rilevanti per l'assegno sociale, l'istituzione di un assegno cura per i titolari dell'indennità di accompagnamento, una disposizione specifica per evitare la riduzione dell'anzianità contributiva utile ai fini del diritto a pensione in caso di lavoro part-time verticale, obiettivo di recepire i più recenti orientamenti della giurisprudenza.
Da segnalare anche la proposta di esentare le Casse Professionali dal pagamento dei costi per la gestione delle pensioni in regime di cumulo dopo la stipula lo scorso anno della Convenzione Quadro. Sarebbe l'Inps, in questo caso, a dover sostenere per intero i costi delle pratiche divenendo l'unico ente erogatore della pensione in cumulo utilizzando a tal fine le risorse stanziate nella legge 205/2017 (che metteva a disposizione un plafond inferiore a 100 milioni di euro). Sul fronte welfare spicca la proroga del bonus bebè, i voucher per i servizi di baby-sitting in alternativa al congedo parentale, il rafforzamento del congedo di paternità.
Domenico L.

mercoledì 7 novembre 2018

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA MATTARELLA A SAN DEMETRIO CORONE

Naspi e incentivo all’esodo.

NASPI e incentivo all’esodo, è possibile farne richiesta?
Quando viene attivata una procedura di esodo volontario con risoluzione consensuale, questa è assimilabile alle dimissioni e non al licenziamento.
Quindi, in questi casi, la NASPI non spetta, perché l’obiettivo dell’indennità di disoccupazione è tutelare il lavoratore in caso di perdita involontaria del lavoro.
È, pur vero che nelle procedure di esodo, l’uscita è involontaria in quanto “forzata”, ma giuridicamente è trattata come una cessazione volontaria, perché la risoluzione non è conseguente a un licenziamento.

A chi non spetta la NASPI?

Non sono destinatari della indennità di disoccupazione: i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni; gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato; i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa.
Inoltre, non possono accedere all’indennità di disoccupazione NASpI i lavoratori titolari di trattamento pensionistico diretto.
La NASPI, indennità di disoccupazione, può beneficiarne solo nel caso in cui il lavoro sia stato perso involontariamente. Quindi, spetta in tutti i casi di licenziamento, anche quelli per giusta causa e anche disciplinare.
Molti i quesiti che ci sono perenuti sulla NASPI e il possesso della Partita IVA, abbiamo chiarito che può ricevere la Naspi un disoccupato che svolge un’attività come lavoratore autonomo o parasubordinato, se rispetta il limite di reddito lordo annuo. Su questo punto il Ministero del lavoro con la circolare 34/2015 ha chiarito  che la condizione di “non occupazione” è riferita a chi non svolge attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma. Il limite di reddito lordo annuo da rispettare è di euro 4.800.



Come si Calcola l'assegno di Esodo (Isopensione)...

I lavoratori del settore privato dipendenti di aziende con un organico mediamente superiore a 15 unità possono aderire ad uno scivolo pensionistico, pagato interamente dall'azienda, sino a 4 anni in attesa della maturazione della pensione.


Come noto la legge di Riforma del mercato del lavoro (legge 92/2012) consente alle aziende e i lavoratori (a fine carriera) di concordare la cessazione anticipata del rapporto di lavoro in attesa di raggiungere la pensione. Il meccanismo, che può essere uti­lizzato solo da aziende che occupano mediamente più di 15 dipendenti in esito ad un accordo raggiunto tra azienda, Inps e sindacati dei lavoratori, consente di chiudere il rapporto di lavoro con un anticipo sino ad un massimo di 4 anni sulla pensione a patto che l'azienda esodante corrisponda, con oneri interamente a suo carico, un assegno ai lavoratori di importo equivalente alla pensione (l'assegno prende il nome di isopensione) per l'intero periodo di esodo, sino al perfezionamento dei requisiti per il pensionamento. Si rammenta che il predetto periodo è stato esteso a sette anni nel triennio 2018-2020 ad opera della legge di bilancio 2018.

L'operazione è particolarmente onerosa per l'azienda che, infatti, oltre all'assegno deve anche provvedere al versamento all'Inps della copertura contributiva (cioè la contribuzione correlata), utile a garantire ai lavoratori la co­pertura pensionistica fino al rag­giungimento del diritto all'assegno di quiescenza definitivo. Senza dunque che la procedura determini alcuna penalità sulla pensione per il lavoratore.

Una delle principali problematiche per i lavoratori sta nella corretta determinazione della misura di tale assegno che, è bene ricordarlo, non è una pensione vera e propria ma assume una natura speciale al pari degli assegni straordinari di settore erogati dai Fondi settoriali. Il valore della prestazione è pari all'importo del trattamento pensionistico che spetterebbe al lavoratore al momento di accesso alla prestazione medesima, in base alle regole vigenti, esclusa la contribuzione figurativa correlata che il datore di lavoro si impegna a versare per il periodo di esodo. 

Ad esempio si ponga il caso di un lavoratore accede all'isopensione nel 2018 con 39 anni e 10 mesi di contributi ad un'età di 58 anni per una durata di tre anni in attesa di raggiungere i 42 anni e 10 mesi di contributi nel 2021 (non si considerino in questa sede gli effetti dei futuri adeguamenti alla speranza di vita che scatterebbero nel 2019) necessari per la pensione anticipata con un'età di 61 anni. L'assegno di isopensione sarà determinato sulla base di 39 anni e 10 mesi di contributi con le normali regole di calcolo di una pensione applicando, per la determinazione della quota contributiva dell'assegno, il coefficiente di trasformazione previsto per l'età di 58 anni. Eventuali benefici pensionistici utili per il diritto e la misura, previsti da specifiche disposizioni legislative (ad esempio: maggiorazione del periodo di servizio effettivamente svolto da soggetti portatori di invalidità superiore al 74%, benefici amianto, ecc.) devono essere comunque valutati ai fini del diritto e della determinazione dell’importo pensionistico. 

Una volta che il lavoratore avrà raggiunto i requisiti per la pensione anticipata la prestazione viene trasformata in pensione con riliquidazione sulla base dell'anzianità contributiva piena (cioè 42 anni e 10 mesi di contributi) e con applicazione, per la determinazione della quota contributiva della pensione, del coefficiente di trasformazione legato all'età di 61 anni. L'assegno di isopensione sarà quindi, almeno di regola, sempre di importo leggermente inferiore alla pensione che il lavoratore percepirà alla cessazione dell'assegno in quanto carente della contribuzione correlata versata dall'azienda e perchè calcolato sulla base di coefficienti di trasformazione più bassi rispetto al momento del pensionamento.

Gli aspetti Fiscali


Da notare, tuttavia, che sull’importo della prestazione non è attribuita la perequazione automatica (dunque l'importo non cambia per effetto dell'inflazione), non spettano i trattamenti di famiglia (ANF), non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio: per riscatti e ricongiunzioni che devono quindi essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione; per cessione del quinto dello stipendio; per mutui ecc.). La prestazione, inoltre, non è reversibile ai superstiti. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione figurativa correlata versata in favore del lavoratore durante il periodo di erogazione della prestazione.

Dal punto di vista fiscale la prestazione di isopensione è considerata reddito da lavoro dipendente, dunque dà diritto all'applicazione delle detrazioni legate al reddito previste per il lavoro dipendente (che sono leggermente più favorevoli rispetto a quelle previste per il reddito da pensione) ed, inoltre, consente l'attribuzione anche del bonus degli 80 euro previsto dal Dl 90/2014 ove,  naturalmente, il reddito annuo del titolare risulti situato entro i 26 mila euro. Tale beneficio non è invece previsto per i pensionati: dunque al momento della trasformazione in pensione il titolare dell'isopensione perde tale beneficio. Anche l'isopensione, al pari della pensione, è corrisposta per 13 mensilità annue e consente al percettore di reimpiegarsi in attività di lavoro (subordinato o autonomo) senza subire alcuna decurtazione dell'importo. 

La riduzione


Si rammenta che per effetto dell'abolizione della penalizzazione sulla pensione anticipata (taglio dell'1-2% per ogni anno di anticipo rispetto all'età di 62 anni) con la legge di bilancio per il 2017 anche gli assegni di isopensione non subiscono più tale penalità. Nel caso sopra esposto, infatti, dato che il lavoratore avrebbe guadagnato la pensione anticipata con meno di 62 anni avrebbe subito una penalità dell'1% che sarebbe stata estesa anche al valore dell'isopensione.