mercoledì 7 novembre 2018

Come si Calcola l'assegno di Esodo (Isopensione)...

I lavoratori del settore privato dipendenti di aziende con un organico mediamente superiore a 15 unità possono aderire ad uno scivolo pensionistico, pagato interamente dall'azienda, sino a 4 anni in attesa della maturazione della pensione.


Come noto la legge di Riforma del mercato del lavoro (legge 92/2012) consente alle aziende e i lavoratori (a fine carriera) di concordare la cessazione anticipata del rapporto di lavoro in attesa di raggiungere la pensione. Il meccanismo, che può essere uti­lizzato solo da aziende che occupano mediamente più di 15 dipendenti in esito ad un accordo raggiunto tra azienda, Inps e sindacati dei lavoratori, consente di chiudere il rapporto di lavoro con un anticipo sino ad un massimo di 4 anni sulla pensione a patto che l'azienda esodante corrisponda, con oneri interamente a suo carico, un assegno ai lavoratori di importo equivalente alla pensione (l'assegno prende il nome di isopensione) per l'intero periodo di esodo, sino al perfezionamento dei requisiti per il pensionamento. Si rammenta che il predetto periodo è stato esteso a sette anni nel triennio 2018-2020 ad opera della legge di bilancio 2018.

L'operazione è particolarmente onerosa per l'azienda che, infatti, oltre all'assegno deve anche provvedere al versamento all'Inps della copertura contributiva (cioè la contribuzione correlata), utile a garantire ai lavoratori la co­pertura pensionistica fino al rag­giungimento del diritto all'assegno di quiescenza definitivo. Senza dunque che la procedura determini alcuna penalità sulla pensione per il lavoratore.

Una delle principali problematiche per i lavoratori sta nella corretta determinazione della misura di tale assegno che, è bene ricordarlo, non è una pensione vera e propria ma assume una natura speciale al pari degli assegni straordinari di settore erogati dai Fondi settoriali. Il valore della prestazione è pari all'importo del trattamento pensionistico che spetterebbe al lavoratore al momento di accesso alla prestazione medesima, in base alle regole vigenti, esclusa la contribuzione figurativa correlata che il datore di lavoro si impegna a versare per il periodo di esodo. 

Ad esempio si ponga il caso di un lavoratore accede all'isopensione nel 2018 con 39 anni e 10 mesi di contributi ad un'età di 58 anni per una durata di tre anni in attesa di raggiungere i 42 anni e 10 mesi di contributi nel 2021 (non si considerino in questa sede gli effetti dei futuri adeguamenti alla speranza di vita che scatterebbero nel 2019) necessari per la pensione anticipata con un'età di 61 anni. L'assegno di isopensione sarà determinato sulla base di 39 anni e 10 mesi di contributi con le normali regole di calcolo di una pensione applicando, per la determinazione della quota contributiva dell'assegno, il coefficiente di trasformazione previsto per l'età di 58 anni. Eventuali benefici pensionistici utili per il diritto e la misura, previsti da specifiche disposizioni legislative (ad esempio: maggiorazione del periodo di servizio effettivamente svolto da soggetti portatori di invalidità superiore al 74%, benefici amianto, ecc.) devono essere comunque valutati ai fini del diritto e della determinazione dell’importo pensionistico. 

Una volta che il lavoratore avrà raggiunto i requisiti per la pensione anticipata la prestazione viene trasformata in pensione con riliquidazione sulla base dell'anzianità contributiva piena (cioè 42 anni e 10 mesi di contributi) e con applicazione, per la determinazione della quota contributiva della pensione, del coefficiente di trasformazione legato all'età di 61 anni. L'assegno di isopensione sarà quindi, almeno di regola, sempre di importo leggermente inferiore alla pensione che il lavoratore percepirà alla cessazione dell'assegno in quanto carente della contribuzione correlata versata dall'azienda e perchè calcolato sulla base di coefficienti di trasformazione più bassi rispetto al momento del pensionamento.

Gli aspetti Fiscali


Da notare, tuttavia, che sull’importo della prestazione non è attribuita la perequazione automatica (dunque l'importo non cambia per effetto dell'inflazione), non spettano i trattamenti di famiglia (ANF), non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio: per riscatti e ricongiunzioni che devono quindi essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione; per cessione del quinto dello stipendio; per mutui ecc.). La prestazione, inoltre, non è reversibile ai superstiti. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione figurativa correlata versata in favore del lavoratore durante il periodo di erogazione della prestazione.

Dal punto di vista fiscale la prestazione di isopensione è considerata reddito da lavoro dipendente, dunque dà diritto all'applicazione delle detrazioni legate al reddito previste per il lavoro dipendente (che sono leggermente più favorevoli rispetto a quelle previste per il reddito da pensione) ed, inoltre, consente l'attribuzione anche del bonus degli 80 euro previsto dal Dl 90/2014 ove,  naturalmente, il reddito annuo del titolare risulti situato entro i 26 mila euro. Tale beneficio non è invece previsto per i pensionati: dunque al momento della trasformazione in pensione il titolare dell'isopensione perde tale beneficio. Anche l'isopensione, al pari della pensione, è corrisposta per 13 mensilità annue e consente al percettore di reimpiegarsi in attività di lavoro (subordinato o autonomo) senza subire alcuna decurtazione dell'importo. 

La riduzione


Si rammenta che per effetto dell'abolizione della penalizzazione sulla pensione anticipata (taglio dell'1-2% per ogni anno di anticipo rispetto all'età di 62 anni) con la legge di bilancio per il 2017 anche gli assegni di isopensione non subiscono più tale penalità. Nel caso sopra esposto, infatti, dato che il lavoratore avrebbe guadagnato la pensione anticipata con meno di 62 anni avrebbe subito una penalità dell'1% che sarebbe stata estesa anche al valore dell'isopensione. 

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