mercoledì 7 novembre 2018

Naspi e incentivo all’esodo.

NASPI e incentivo all’esodo, è possibile farne richiesta?
Quando viene attivata una procedura di esodo volontario con risoluzione consensuale, questa è assimilabile alle dimissioni e non al licenziamento.
Quindi, in questi casi, la NASPI non spetta, perché l’obiettivo dell’indennità di disoccupazione è tutelare il lavoratore in caso di perdita involontaria del lavoro.
È, pur vero che nelle procedure di esodo, l’uscita è involontaria in quanto “forzata”, ma giuridicamente è trattata come una cessazione volontaria, perché la risoluzione non è conseguente a un licenziamento.

A chi non spetta la NASPI?

Non sono destinatari della indennità di disoccupazione: i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni; gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato; i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa.
Inoltre, non possono accedere all’indennità di disoccupazione NASpI i lavoratori titolari di trattamento pensionistico diretto.
La NASPI, indennità di disoccupazione, può beneficiarne solo nel caso in cui il lavoro sia stato perso involontariamente. Quindi, spetta in tutti i casi di licenziamento, anche quelli per giusta causa e anche disciplinare.
Molti i quesiti che ci sono perenuti sulla NASPI e il possesso della Partita IVA, abbiamo chiarito che può ricevere la Naspi un disoccupato che svolge un’attività come lavoratore autonomo o parasubordinato, se rispetta il limite di reddito lordo annuo. Su questo punto il Ministero del lavoro con la circolare 34/2015 ha chiarito  che la condizione di “non occupazione” è riferita a chi non svolge attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma. Il limite di reddito lordo annuo da rispettare è di euro 4.800.



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